Le bandiere della pace possono sventolare


MACERATA – Non è reato esporre le bandiere della pace sui palazzi delle istituzioni pubbliche. Il sostituto procuratore della Repubblica Andrea Laurino ha chiesto l’archiviazione di tutte le segnalazioni ricevute.
La vicenda era partita quando le Prefetture, per ordine del Governo, imposero di togliere la bandiera arcobaleno dalle sedi degli enti pubblici. Molti però ? in tutta Italia ? non hanno accettato la direttiva; e anche nella nostra provincia: infatti, dal municipio di Potenza Picena, dal Palazzo della Provincia e dalla finestra del sindaco di Macerata le bandiere hanno continuato a sventolare, mentre i carabinieri hanno segnalato
la violazione alla Procura. Il magistrato ha preso in considerazione tre diverse ipotesi di reato:
l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità , l’abuso d’ufficio e il vilipendio alla bandiera. Quanto al primo profilo, il procuratore rileva che il reato si
configura solo quando non vengono rispettati provvedimenti dettati per motivi di ordine pubblico, igiene e giustizia, e l’ordine di ammainare le bandiere
non ha alcuna di queste motivazioni. Il magistrato esclude poi radicalmente l’abuso d’ufficio, perché questo
reato esiste solo quando dal fatto deriva un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. Infine il sostituto procuratore Laurino giudica impossibile anche solo
l’astratta configurazione del reato di vilipendio della bandiera, non potendosi in alcun modo sostenere che si offenda il prestigio dello Stato italiano issando
una bandiera con la scritta pace. Ora sulla vicenda l’ultima parola tocca al giudice per le indagini
preliminari, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione.
Paola Pagnanelli

http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/39/2:4177717:/2003/02/28

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In data 4 febbraio 2003 viene diramata dalla presidenza del Consiglio deiMinistri una circolare alle Prefetture contenente ‘indicazioni’ sull’applicazione del D.P.R. 121/2000, il regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici. Tale nota testualmente recita:
‘l’esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque natura determina una violazione sanzionabile anche ai sensi degli artt. 292, 323, 327 del Codice Penale’.

Tale inciso merita invero qualche riflessione.

1. Il diritto penale e’ concordemente lo strumento per reprimere comportamenti non altrimenti sanzionabili, comportamenti in altre parole che non possono essere contenuti in nessun altro modo se non con la minacccia della privazione, da parte dell’autorita’ statuale, della liberta’ personale [cd. diritto penale come extrema ratio]. Non mi sembra che il Governo – pure molto attento sulla depenalizzazione [di diritto o di fatto] di molti reati che evidentemente disturbavano interessi personalissimi o di casta – si sia attenuto in questo caso a tale fondante principio del nostro ordinamento.

2. Circa il richiamo al reato di vilipendio di cui all’articolo 292 Codice Penale, e’ conoscenza comune che tale condotta implica il concetto di sfregiare, disprezzare, mettere in ludibrio, porre in ridicolo, manifestare ostilita’ – e sempre salvo il principio costituzionale di liberta’ di manifestazione del pensiero. Davvero esporre
una variopinta bandiera che invochi la pace – valore
fondante della Repubblica Italiana, ma anche ad esempio dell’Unione Europea il cui TU all’articolo 7 parla molto chiaro – implica manifestare disprezzo verso la Repubblica o i suoi organi? O forse esporre la bandiera della pace a fianco di quella italiana completa quest’ultima, visto che la Costituzione Italiana e la sua bandiera nascono dalle ceneri di una guerra, mai abbastanza ‘ripudiata’. Non dovrebbe essere invece un vilipendio alla Nazione il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri decida per l’Italia di andare
in guerra [con una nota del Ministero della Difesa che ci comunica che vedremo passare i carri armati lungo le nostre ferrovie] nonostante la imponente manifestazione dello scosro 15 febbraio?

3. Il reato di cui all’articolo 323 del Codice Penale, rubricato ‘abuso d’ufficio’ e’ – nella sua attuale definizione – un reato di evento. Cio’ significa che l’abuso del Pubblico Ufficiale e’ punibile solo quando la violazione di legge o regolamento da lui commessa
abbia procurato a lui o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero se tale violazione intenzionale abbia arrecato ad altri un danno ingiusto. Pregherei l’autore della velina di governo in commento di spiegarci quale attinenza abbia l’articolo 323 del Codice
Penale con l’esposizione della bandiera della Pace.

4. L’articolo 327 del Codice Penale era rubricato ‘eccitamento al dispregio e vilipendio dell’istituzione, delle leggi o degli atti dell’Autorita”. Ma e’ stato abrogato nel giungo del 1999 e dunque – visto
il richiamo del febbraio del 2003 – vorrei proporre al
Presidente di impiegare quanche risorsa non per sostenere le spese di guerra, ma per comperare ai suoi solerti funzionari un codice penale aggiornato.

In sintesi. Esporre la bandiera della pace non e’ reato, nemmeno da partedi sindaci o altri amministratori.

A dire la verita’, Presidente, ci sarebbero altre strade per farla finita con tutti i fastidisi assertori dei valori di pace, uguaglianza, tolleranza, solidarieta’: passano per la cancellazione dei diritti e delle liberta’ fondamentali. Ma ho paura a scriverlo, perche’ non vorrei mi prendesse sul serio.

Fonte:
Centro studi per la Pace – www.studiperlapace.it
Studio Legale Canestrini – www.canestrinilex.it
Avv. Nicola Canestrini

Avv. Nicola Canestrini
Giuristi Democratici Trentino – Suedtirol

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