La globalizzazione non è un fenomeno di questo ultimo quinquennio o di questo ultimo secolo. C'è perà ƒÂ² una novità ƒ negli attuali processi di mondializzazione: il nostro pianeta è rivestito da un sistema interdipendente – a diversi livelli e con diverse forme di coinvolgimento – di Stati nazione teoricamente sovrani. Molti Paesi in via di sviluppo (PVS) sostengono di essere costretti da potenti imprese multinazionali ad adottare criteri accomodanti su politiche del lavoro, fiscali e commerciali al fine di creare condizioni che incentivino gli investimenti esteri. In questo modo si rischia di scivolare verso una grave limitazione del rispetto dei diritti umani. La compressione dei salari, della libertà ƒ di associazione e di contrattazione collettiva, la riduzione o l'annullamento della protezione sociale, del diritto alla salute e di altri diritti fondamentali, di fatto consentono di ridurre il costo del lavoro e delle operazioni aziendali, agevolando gli investimenti, ma ad un costo sociale assolutamente inaccettabile. [Umberto Musumeci]
Diritto internazionale, Stati e imprese
La Risoluzione dell' ONU 54/204 del 22/12/99, accennando con cautela a queste problematiche, stabiliva l'obiettivo di accrescere il contributo di piccole e grandi imprese allo sviluppo economico e sociale dei Paesi, alla protezione dell'ambiente, alla crescita economica, all'aumento dell'occupazione, alla espansione dei commerci e dei trasferimenti di tecnologia. Un accento particolare veniva messo sulla necessità ƒ di comportamenti concreti che aderissero ai principi di onestà ƒ , trasparenza, responsabilità ƒ . Contemporaneamente la Sottocommissione dell'ONU per i diritti umani elaborava un importante documento intitolato Human Rights Principles and Responsibilities for Transnational Corporations and Other Business Enterprises (1) nel quale, per la prima volta, si affrontava il tema della responsabilità ƒ sociale delle imprese (di tutte le imprese e non solo di quelle di grandi dimensioni) sul piano del diritto internazionale. Com'è noto, il diritto internazionale si rivolge agli Stati e non ai soggetti privati (persone o organizzazioni): pertanto non è facile individuare in esso – e nella complessità ƒ delle norme, convenzioni, trattati che lo compongono – delle regole certe, univoche e accettate sul contenuto, i limiti e la “justiciability” della responsabilità ƒ degli attori economici privati o pubblici.Le citate Linee Guida delle Nazioni Unite si propongono appunto di individuare una serie di regole fondamentali perchà ƒÂ© l'attuale incertezza e complessità ƒ delle norme si trasformi in un quadro di riferimento legislativo omogeneo e razionale.
à ƒË†del Settembre 2002 un altro importante documento dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (“Human Rights Approach to Powerty Reduction Strategies”), nel quale si delinea puntigliosamente quale debba essere l'approccio alla definizione delle Strategie di Riduzione della Povertà ƒ (PRS's) messe in atto da organismi finanziari internazionali come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale. Il documento mostra in sintesi come la povertà ƒ sia la somma massima di tutte le violazioni dei diritti umani, in quanto esclude le persone da una serie di tutele fondamentali (la salute, l'alimentazione, l'istruzione, il lavoro e il conseguente reddito, l'inserimento sociale, l'eliminazione delle discriminazioni di genere, ecc.) che ne impediscono un effettivo sviluppo umano. Le conseguenze di questa esclusione sono spesso irrimediabili: come la morte per mancanza di cibo o per malattie non gravi che sarebbero facilmente curabili con una spesa irrisoria; oppure la scelta spesso obbligata della prostituzione o di altre forme di schiavitù moderna; oppure un analfabetismo che condanna intere generazioni al sottosviluppo e alla impotenza sul piano dei diritti sia civili e politici che economici e sociali.
Le misure dello sviluppo
Il fatto è che il peso sempre maggiore acquisito dagli attori economici privati e pubblici ha causato una generale incertezza sulla determinazione dei ruoli e delle responsabilità ƒ rispettive dei Governi e degli attori economici nella rincorsa allo sviluppo economico. Affidarsi sempre di più all'azione di attori economici di fatto riduce progressivamente il ruolo di regolatore e di promotore proprio dei Governi. Questi e altri temi sono anche svolti con ampie argomentazioni nel documento della Subcommissione per la Promozione e la Protezione dei diritti umani dell'ECOSOC (2) dal titolo “La globalizzazione ed il suo impatto sul pieno godimento dei diritti umani” del 15 giugno 2000 (3), che rappresenta un importante contributo alla identificazione di un paradigma sempre più approfondito nel quale i livelli macro e micro-economico si intersecano, con effetti sempre correlati tra loro, spesso altamente negativi sul piano dei diritti umani fondamentali.D'altra parte, una caratteristica tipica delle organizzazioni “profit” è proprio quella di adottare strategie per identificare ed evitare rischi finanziari, sviluppare innovazione e progresso tecnico e predisporre gli strumenti necessari a quanto sopra. In un'era di globalizzazione, e spesso di incertezza economica, queste strategie possono e devono essere talvolta modificate rapidamente. Cosicchà ƒÂ© le imprese sono portate spesso a ragionare in termini di breve termine, rimandando ad altri tempi la possibilità ƒ di ottenere risultati anche migliori per i quali sarebbero necessarie perà ƒÂ² pianificazioni di più ampio respiro. Cià ƒÂ² è dovuto frequentemente alla difficoltà ƒ che esse incontrano nell'assumere un ruolo positivo per contribuire allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei Paesi nei quali si trovano ad operare. Vengono cosà ƒÂ¬ massimizzati i profitti a breve termine e trascurati quelli che potrebbero provenire da azioni pluriennali e di ampia portata. I conflitti armati sono un tipico ed estremo esempio di questa incertezza: in contesti cosà ƒÂ¬ difficili le aziende non sono in grado nà ƒÂ© vogliono impegnarsi in progetti di lungo respiro. Ed è chiaro che in tali situazioni i Governi locali (talvolta per una serie di motivi che vanno dalla mancanza di capacità ƒ , alla corruzione, al dispotismo, al collasso del sistema statale) non riescono a predisporre un quadro minimo di riferimento nel quale le aziende possano trovare quegli elementi di chiarezza e di stabilità ƒ ad esse necessari, per cui finiscono per approfittare scandalosamente del clima di violenza e instabilità ƒ col solo scopo di portare a termine operazioni disinvolte.Nello stesso tempo cresce nel mondo la domanda per la promozione di sistemi economici basati su principi di equità ƒ , giustizia, democrazia, partecipazione, trasparenza, responsabilità ƒ ed inclusione. Questa esigenza non investe solo la mancanza o l'incertezza dei riferimenti legislativi – pure essenziali – ma riguarda direttamente i comportamenti dei singoli, persone o organizzazioni.
I laboratori delle Nazioni Unite
Negli ultimi due anni si è reso evidente il fallimento del mondo economico nel rispettare le leggi o – dove esse non erano chiare – nel corrispondere alle elementari prassi di correttezza e responsabilità ƒ . Mentre non è in discussione la responsabilità ƒ primaria dei Governi nel predisporre infrastrutture, strumenti legislativi ed amministrativi che permettano (ed obblighino) il mondo economico a comportarsi con responsabilità ƒ , è sempre più forte la domanda che molti strati della comunità ƒ civile internazionale rivolgono alle aziende e agli attori del mondo degli affari per costruire una società ƒ più equa e uno sviluppo sostenibile. Il sistema delle Nazioni Unite peraltro, pur articolato e complesso, contiene una serie di “luoghi” dedicati ai problemi dello sviluppo legati concretamente all'attività ƒ economica privata. Studi e analisi, “fora” di discussione, elaborazioni varie vanno sempre più incrementando le attività ƒ in questo senso, anche se non sembra esistere una linea coerente ed un programma unitario. Vediamo alcune di queste istituzioni.L'UNCTAD (United Nations Council for Trade and Development) prevede tre Commissioni di studio: “Investimenti , Tecnologia e Sviluppo e problemi finanziari connessi”, “Scienza e Tecnologia per lo Sviluppo”, e ” Lo Sviluppo e l'incentivazione dell'imprenditoria”. La stessa UNCTAD fornisce poi un Servizio di consulenza su Investimenti e Formazione, diretto a facilitare la nascita di investimenti nei PVS nel quadro di strutture istituzionali di supporto. Sempre l'UNCTAD, in collaborazione con il WTO (World Trade Organization), fornisce un aiuto mirato ai PVS nelle loro “negoziazioni in materia di accordi su investimenti” a livello bilaterale, multilaterale o regionale. L'UNCTAD inoltre, con il suo Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, fornisce supporti ai PVS nelle trattative sulla doppia imposizione fiscale e, stavolta in collaborazione con il Global Compact, ha lanciato la “Iniziativa Internazionale per gli Investimenti per i Paesi Meno Sviluppati (LDC's) (4), allo scopo di far crescere la mentalità ƒ e le capacità ƒ imprenditoriali in quei Paesi. L'EMPRETEC, un programma di assistenza, è diretto allo sviluppo di piccole e medie imprese, alla “capacity building” di attitudini manageriali, come fa l'UNIDO, con il suo “programma specifico di assistenza e formazione per sistemi locali”, media e piccola imprenditoria, imprenditoria rurale e femminile. Infine, un programma comune di assistenza gestito tra WTO e Organizzazione Internazionale per la Proprietà ƒ Intellettuale, fornisce cooperazione tecnica ai PVS per la “protezione delle proprietà ƒ intellettuali” (brevetti, invenzioni, etc.) con esempi di adeguate legislazioni, formazione, creazione di sistemi ad hoc e altre iniziative.Queste ed altre iniziative, come quelle legate al Global Compact di Kofi Annan, al Summit Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile (e la sua “Partnership”), in mezzo ad una selva di titoli impegnativi e di buone intenzioni, finiscono tuttavia quasi sempre per aggirare il problema della protezione dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in particolare.
In Europa
Rispetto a questa panoramica, ai documenti delle Nazioni Unite indicati all'inizio, qual'è stata la risposta dell'Europa? Si procede, non c'è dubbio. Ma si procede su strade parallele e discordanti, destinate quindi a non incontrarsi: da una parte il Parlamento, con la sua Risoluzione Howitt del 1999, la Risoluzione A5-0159/2002 del 2002 e una serie di molti altri pronunciamenti (5), nel richiedere una assunzione di specifiche responsabilità ƒ al mondo economico ed alle aziende che si trovano ad operare nei PVS, ha affermato che questa responsabilità ƒ va accompagnata da una serie di misure regolatrici e burocratiche che ne permettano l'implementazione ed il monitoraggio (6). Dall'altra, la Commissione Europea, deludendo le attese in proposito, ha elaborato e presentato il suo Libro Verde (7) il cui contenuto contraddice apertamente il suo titolo.Si rileva infatti che lo stesso concetto di Responsabilità ƒ Sociale (CSR) presentato nel Libro Verde ignora le recenti evoluzioni del dibattito sul tema, soprattutto sui concetti di “sostenibilità ƒ ” e di “impatto sulla società ƒ “. Il documento, fra l'altro, trascura quasi completamente il tema di come “implementare” la CSR nella pratica delle imprese. Il Libro Verde definisce la CSR come qualcosa a cui le aziende aderiscono volontariamente per contribuire ad una società ƒ migliore ed a un ambiente più pulito (8). Viene subito spontaneo obiettare che la CSR non puà ƒÂ² essere un semplice fatto di filantropismo o di buone intenzioni, e che non si puà ƒÂ² separare la responsabilità ƒ di guidare un'azienda con profitto dalla responsabilità ƒ di assicurare la protezione della salute dei lavoratori, della loro sicurezza, e di proteggere il contesto sociale e ambientale circostante. Inoltre la CSR non puà ƒÂ² essere solo un fatto di adesione volontaria, ma deve esistere indipendentemente, ed è legata ad una serie di altri elementi che parimenti influiscono sull'organizzazione economica. Fra l'altro il Libro verde sembra dare per scontato che la responsabilità ƒ sociale si applichi solo alle grandi aziende o solo a quelle quotate in borsa, mentre va riaffermato che tutte le aziende – grandi medie e piccole- sono soggette a queste regole minime.Il Libro Verde parla di diritti umani – e cià ƒÂ² è senz'altro positivo- ma in termini un po' generici. Non sembra emergere il concetto che i diritti umani sono principi fondamentali miranti a garantire la libertà ƒ individuale, l'integrità ƒ psichica e fisica e la libertà ƒ dalla discriminazione, e diretti a far sà ƒÂ¬ che tutti gli individui usufruiscano di condizioni di vita dignitose, vivano liberi da ogni abuso e violazione, e siano in grado di esprimere liberamente i loro convincimenti e le loro opinioni. A maggior chiarimento, quindi, la Commissione Europea dovrebbe riferirsi ad una serie di documenti che ne hanno costituito e ne costituiscono il quadro di riferimento, a cominciare dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, acclamata dalle Nazioni Unite nel 1948 (9). A questi documenti, e solo ad essi, è lecito riferirsi quando si parla di diritti umani. Una identificazione puntigliosa di quali sono i diritti umani di cui si chiede il rispetto renderà ƒ più facile il monitoraggio del comportamento degli attori economici e costituirà ƒ una più precisa categoria di riferimento per chi – anche fra gli stessi attori – intende operare affinchà ƒÂ© essi siano affermati e rispettati.Il ruolo dell'Europa diventa quindi molto ambizioso. Coerentemente con la propria tradizione di laboratorio di diritto e di democrazia, essa deve abbandonare formule generiche, volte a ottenere consensi e adesioni indifferenziate, ed assumere invece quel ruolo di guida influenzando i comportamenti delle aziende, usando il suo enorme potere finanziario e la sua grande capacità ƒ di comunicazione per diffondere il concetto autentico di responsabilità ƒ sociale, manovrando efficacemente la propria potestà ƒ regolatrice legislativa, amministrativa ed economica, e incentivando la nascita e lo sviluppo di istituzioni di governo globale. Alcune misure specifiche sono già ƒ contenute nel Libro verde: nell'attesa di poter definire delle regole precise, accompagnate da regimi sanzionatori, l'influenza sui comportamenti delle aziende puà ƒÂ² quindi essere ottenuta tramite meccanismi tanto efficaci quanto semplici e di chiara attuabilità ƒ . (10).
Una geografia inaccetabile dei diritti fondamentali
Un meccanismo giuridico è ormai ritenuto indilazionabile: esiste la fondata preoccupazione che, in mancanza di adeguata previsione legislativa, in molti paesi i comportamenti irregolari delle aziende non possano essere sanzionati o corretti; e tuttavia spesso, anche in presenza di leggi, le vittime di abusi e violazioni potrebbero non avere un facile accesso alla tutela dei loro diritti. Particolarmente nei PVS, questo ricorre con drammatica frequenza. Ecco perchà ƒÂ© andrebbero rimossi gli ostacoli legali al regime di “Foreign direct liability” (11) secondo il quale, in presenza di un comportamento illegale di una azienda collegata o figlia di una con sede europea, la vittima dovrebbe essere in grado di citare in giudizio la società ƒ madre utilizzando la giurisdizione del paese in cui la società ƒ ha sede legale. Cià ƒÂ² che non succede adesso, poichà ƒÂ© le società ƒ figlie o collegate possono comportarsi all'estero – specie nei PVS – secondo criteri tollerati dai regimi locali ma che sarebbero perseguiti spesso anche penalmente dalle leggi europee (12). In fondo cosa si chiede? Che le imprese europee si comportino all'estero con la stessa correttezza richiesta in Europa, mentre attualmente quelle stesse aziende che hanno un volto umano in Europa possono presentarsi nei PVS con gli artigli e l'occhio truce dell'avvoltoio, senza che alcuno trovi cià ƒÂ² deprecabile. L'Europa puà ƒÂ² tollerare due pesi e due misure quando si parla di diritti umani fondamentali?
In Italia
Una legge italiana per il rispetto dei diritti umani nei luoghi di lavoro in tutto il mondo: la Campagna “Acquisti trasparenti per una produzione responsabile”. Abbiamo visto come a livello internazionale i diritti dei lavoratori siano ben formulati. L'ILO è stata creata nel 1919 proprio per formulare questi diritti e per fare in modo che gli stati li riconoscessero. In Italia, come in molti altri stati (ma non tutti, ed è questo il grosso problema che va affrontato a livello europeo), queste convenzioni internazionali sono diventate leggi nazionali con potere vincolante. Per questo le aziende italiane sono tenute a rispettare, quando operano in Italia, tutta una serie di leggi che le obbligano, ad esempio, a non impiegare bambini, a permettere la libertà ƒ di associazione sindacale, a non maltrattare i dipendenti, a non imporre orari di lavoro massacranti, a pagare salari dignitosi. Quando perà ƒÂ² la produzione viene spostata all'estero, tutti questi vincoli cadono, e questo è uno dei motivi all'origine della crescente delocalizzazione delle attività ƒ produttive. Dal punto di vista della legge, le imprese italiane appaltanti non hanno nessuna responsabilità ƒ sugli eventuali reati commessi in un paese straniero a danno di stranieri, anche se questi reati servono a produrre le merci importate a prezzi inferiori. In molti paesi del mondo violare i diritti riconosciuti a livello internazionale è relativamente facile, o perchà ƒÂ© questi diritti non sono riconosciuti, o perchà ƒÂ© la corruzione e l'incapacità ƒ degli ufficiali pubblici ed il collasso statale rendono impossibile qualunque applicazione o controllo.Il consumatore sempre più spesso si rende conto che rischia di essere complice inconsapevole delle peggiori forme di sfruttamento. Sempre più spesso si chiede in quali condizioni sociali ed ambientali è stato prodotto quello che compra. Contemporaneamente, si rende conto della centralità ƒ del proprio ruolo nell'economia mondiale: tutti i soldi della produzione e del commercio passano per le sue tasche; è lui, con i propri acquisti, che determina il successo o l'insuccesso delle imprese. Le imprese lo sanno bene, e per questo spendono migliaia di miliardi in pubblicità ƒ . Nelle mani del consumatore c'è quindi un potere: la responsabilità ƒ di condizionare le scelte delle imprese. Il consumatore si rende benissimo conto anche del potere che le imprese appaltanti hanno su quelle appaltate, potere che va dalla scelta, alla definizione dei prezzi, al rinnovo dei contratti. E chiede garanzie alle aziende. Purtroppo molto spesso questa richiesta è destinata a rimanere senza risposta perchà ƒÂ© non esiste una legge che obblighi le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali ed ambientali della loro produzione. Di conseguenza i consumatori non hanno elementi per sapere se essi sono i beneficiari ultimi dell'uccisione dei sindacalisti o del lavoro dei bambini.La domanda che i consumatori si pongono è allora questa: è possibile fare una legge che costringa le imprese ad essere attente alle conseguenze sociali della loro produzione? Sul piano nazionale ogni Stato si è dotato di un grande numero di queste leggi, ma cosa succede sul piano internazionale, cioè quando le imprese operano all'estero? à ƒË†possibile per uno Stato preoccuparsi delle violazioni subite all'estero dai cittadini degli altri stati? E ammesso che cià ƒÂ² sia possibile, come attuarlo praticamente?
Cambio di prospettiva: si muovono i consumatori
Su questa domanda nel 1998 nasce la campagna “Acquisti Trasparenti per una produzione responsabile” per iniziativa del Centro Nuovo Modello di Sviluppo e di Mani Tese. Alle spalle di questa iniziativa l'esperienza della “Global March” contro il lavoro infantile che porta in piazza milioni di persone in 60 paesi del mondo. In pochi mesi la campagna, fatta propria da centinaia di gruppi e associazioni in tutta Italia, raccoglie 160.000 firme in appoggio ad una petizione popolare che chiede al parlamento di affrontare questi temi. Nel Gennaio 1999 queste firme vengono consegnate nelle mani del presidente della Camera Violante. A questo punto anche Amnesty International, CTM- Altromercato e AIFO si uniscono alla Campagna, e viene elaborato un testo con una proposta organica e precisa su come una legge nazionale possa affrontare questo argomento e un piano di azione per mobilitare l'opinione pubblica. Vengono inviate più di trentamila cartoline al Parlamento, si organizzano convegni, dibattiti, si contattano i parlamentari.Lo scopo della proposta “Acquisti Trasparenti” era di fare in modo che i diritti fondamentali dei lavoratori contenuti nelle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia fossero garantiti a tutti i lavoratori, ovunque. Le aziende che operano in Italia dovrebbero essere tenute a rispettare e a far rispettare questi standard anche quando operano all'estero. Le sanzioni commerciali o mezzi ancora più coercitivi non sono le strade da percorrere; al contrario, le aziende devono essere gradualmente spinte ad impegnarsi in questo campo da un vantaggio, che deve premiare il comportamento virtuoso. Allo stato attuale esiste un forte incentivo nella direzione opposta: le aziende che si fanno meno scrupoli riescono spesso a spuntare prezzi più bassi e quindi ad essere più “competitive” sul mercato. La strada proposta è simile a quella già ƒ percorsa in campo ambientale: adesso tutte le aziende fanno a gara per apparire particolarmente sensibili all'ambiente perchà ƒÂ© questo è quello che i consumatori richiedono, e il consumatore ha a disposizione alcuni strumenti per capire quali aziende sono veramente eco-compatibili.In concreto – e in grande sintesi- la proposta articolava tre argomenti chiave:a) Le imprese di una certa dimensione dovrebbero pubblicare annualmente un “bilancio socio-ambientale” contenente la lista degli stabilimenti, dei fornitori ed alcuni indicatori delle condizioni sociali (ed eventualmente ambientali) della produzione, come salari, orari di lavoro, libertà ƒ sindacale, energia impiegata, rifiuti generati, eccetera. Questo metterebbe tutta l'azione delle imprese sotto i riflettori dell'opinione pubblica e quindi costringerebbe le aziende ad essere molto attente anche alle condizioni dei lavoratori e all'impatto ambientale della produzione;b) Autorità ƒ di vigilanza. Un Autorità ƒ indipendente avrebbe il compito di vigilare sulla qualità ƒ sociale ed ambientale della produzione, raccogliere i bilanci socio-ambientali, renderli pubblici e svolgere l'attività ƒ di controllo, anche su segnalazione di terzi; c) Marchio sulla Qualità ƒ del Lavoro. Alle aziende che ne facciano richiesta e sottopongano la loro produzione ad un controllo preventivo, l'Autorità ƒ potrebbe rilasciare un marchio che, opportunamente pubblicizzato, costituirebbe un vantaggio competitivo per le aziende.
La legge sospesa
Nel 1998, il Parlamento, sollecitato dalle iniziative della società ƒ civile, si era già ƒ posto il problema di come affrontare questi argomenti. Durante la legislatura erano state presentate ben 13 proposte di legge sul tema, ma quasi tutte incentrate sul lavoro minorile. In alcuni casi il proponente aveva chiaro che questo problema è strettamente collegato alle condizioni di povertà ƒ delle famiglie, altre volte si trattava l'argomento come se questo fosse un problema isolato.à ƒË†stato il Senato a discutere e approvare per primo una proposta di legge, approvata nel Giugno 1999, che prevede un sistema nel quale le aziende autocertificano che i loro prodotti (o alcuni di essi) non “contengono” lavoro infantile e richiedono l'attribuzione immediata di un marchio di qualità ƒ da utilizzare nelle proprie iniziative pubblicitarie. Un comitato di sorveglianza gestisce il marchio e controlla l'autenticità ƒ delle dichiarazioni. Tuttavia gli strumenti proposti risultavano estremamente inadeguati agli obiettivi: il lavoro infantile era considerato un problema isolato nelle cause e nelle soluzioni, il marchio avrebbe riguardato solo le fasi produttive poste sotto il diretto controllo delle imprese, i singoli prodotti, e sarebbe stato concesso dietro un'autocertificazione delle imprese. Passato alla Camera, il testo fu completamente riscritto, molti punti deboli vennero risolti e ne fu sostanzialmente modificata l'impostazione. Nel testo finale approvato dalla Commissione Attività ƒ Produttive, per effetto di una serie di veti incrociati arrivati da tutte le forze politiche, si alternavano luci ed ombre: non era più il testo edulcorato e “bambino-dipendente” approvato al Senato, ma non era ancora un testo accettabile. Illustriamolo brevemente.a) Non si occupava del solo lavoro infantile, nel senso che le convenzioni internazionali a cui si faceva riferimento erano tutte quelle relative alla “libertà ƒ di associazione e al riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione” e che si occupano di “diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali, contro la tortura ed ogni altro trattamento crudele, inumano e degradante, e in materia di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, di eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e di tutela dei diritti dei minori”. Questo è un punto importante, sul quale si sono battute le ONG (Organizzazioni Non Governative) consultate dal Parlamento, tra le quali Amnesty International, in quanto stabilisce un quadro abbastanza preciso di riferimento. b)Istituiva un marchio di qualità ƒ sociale limitato al solo lavoro infantile. Questa è la parte più debole del testo, perchà ƒÂ© il marchio veniva concesso alle aziende su semplice richiesta, da parte di società ƒ di certificazione accreditate dal Ministero dell'Industria, e si applicava a tutti i loro prodotti. c) Nel testo venivano assegnati compiti nuovi all'Autorità ƒ Antitrust: tutti gli atti delle imprese che sono contrari alle Convenzioni Internazionali in tema di lavoro sottoscritte dall'Italia venivano definiti “pratiche lesive della concorrenza” e l'Autorità ƒ veniva chiamata ad occuparsi anche delle “violazioni dei principi e delle regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto, in Italia o all'estero, dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia”. d) Veniva istituita una Consulta sul tema della conformità ƒ sociale dei prodotti col compito di organizzare campagne pubbliche di informazione.Purtroppo lo scioglimento delle Camere per le elezioni del Maggio 2001 ha impedito la discussione e l'approvazione della legge, alla quale erano stati presentati oltre 150 emendamenti. Un'altra occasione è stata perduta cosà ƒÂ¬ dal Parlamento italiano per dimostrare, con l'approvazione di alcuni importanti principi generali, una reale sensibilità ƒ verso le problematiche relative alla responsabilità ƒ sociale delle aziende.Le associazioni proponenti di allora intendono ripartire di nuovo, con una più ampia coalizione e per un obiettivo ancora più ambizioso: aggregare ampie fasce della comunità ƒ civile e portare il problema anche in ambito europeo. I tempi sembrano maturi: non passa settimana senza che su qualche quotidiano o rivista, compreso il più autorevole quotidiano economico italiano, venga affrontato il tema della responsabilità ƒ sociale.Il problema è che si parla sempre più spesso di responsabilità ƒ sociale, ma dando a questo concetto un contenuto meramente “etico” (13) , sganciato da norme internazionali precise, che esistono già ƒ , come abbiamo visto, e alle quali occorre fare riferimento. Si tratta di riconfermarle esplicitamente anche a livello italiano e di eliminare i dubbi residui su cosa sia più importante: se imprenditori e manager debbano essere semplicemente “buoni” per scelta o vocazione, riservandosi ampi margini di discrezionalità ƒ , o invece debbano ritenersi “socialmente responsabili” perchà ƒÂ© un contesto giuridico lo impone, e perchà ƒÂ© la società ƒ civile lo chiede.
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