Il turismo sociale e la nascita dei buoni vacanze

Che cos’e’ il turismo sociale.
Il fenomeno del ‘turismo sociale’ si manifesta sotto diverse forme: come servizio sociale finalizzato a rendere accessibile economicamente (per le persone meno abbienti) o fisicamente (per i disabili) il diritto alla vacanza a tutti coloro che non possono esercitarlo; come turismo realizzato da organizzazioni non profita’ o senza scopo di lucro; come turismo che mette in secondo piano le caratteristiche ‘alberghiere’ o ‘ricettive’ o ‘di status’ della vacanza e che soddisfa soprattutto il bisogno di socializzazione, cioe’ di incontro, di relazione, di scambio di esperienze reciproche, di conoscenza di culture diverse e di arricchimento della personalita’ del turista.

Il turismo sociale e’ spesso considerato (anche dalla legge, come vedremo) un turismo di serie B, concentrato in periodi di bassa stagione e destinato a localita’ ubicate in aree depresse. Ma i numeri dei flussi di questo tipo di turismo dimostrano, al contrario, che esso puo’ rappresentare, per gli operatori turistici, sia imprese che organizzazioni non profit, una valida opportunita’ di business. Infatti, recenti ricerche hanno dimostrato che i viaggiatori italiani con piu’ di 65 anni sono piu’ di due milioni l’anno e sono in continua crescita; le persone con disabilita’ sono 1,6 milioni e di queste il 60% effettua almeno un viaggio all’anno per scopi di vacanza. E’ quindi chiaro che avere delle strutture ricettive accessibili e dei servizi turistici adatti a questi segmenti di domanda e’ importante per aumentare la propria capacita’ competitiva in un mercato difficile come quello turistico.

Rispetto al turismo leisure (vacanza, divertimento, ecc.) tradizionale il turismo sociale (che non e’ mai un turismo business, cioe’ per affari o lavoro) non si caratterizza per la concentrazione della domanda nei mesi estivi, ma e’ piu’ destagionalizzato ed ha una permanenza media piu’ lunga, permettendo cosi un maggiore utilizzo delle strutture ricettive. Inoltre, tale tipologia di domanda turistica ha bisogno di condizioni particolari dell’intera filiera dell’offerta turistica (per il trasporto, le escursioni, l’alloggio, il vitto, le informazioni, ecc.) e richiede servizi tali da coinvolgere fortemente l’economia del territorio visitato da questi turisti.

Investire nel turismo sociale significa inserirsi in un segmento in espansione ma ad oggi, in Italia, ancora carente sotto il profilo dell’offerta e poco conosciuto dal punto di vista della domanda, mentre in altri paesi europei, come la Francia e la Svizzera, esso e’ da tempo una realta’ consolidata e dinamica finalizzata a facilitare l’accesso alla vacanza di tutti i cittadini, in particolare delle famiglie numerose e a basso reddito, dei disoccupati, dei genitori single, dei disabili e dei giovani.

Il turismo sociale e’ nato storicamente come ‘servizio sociale’ destinato alle categorie economicamente o socialmente svantaggiate al fine di garantire loro l’accesso alla vacanza ed ha come soggetti protagonisti le organizzazioni non profita’ che, a diverso titolo, promuovono l’esercizio del diritto inalienabile al turismo, sancito in diversi documenti internazionali, dalla Carta di Vienna del 1972 alla Dichiarazione di Montreal del 1996. A livello mondiale, il BITS (Bureau International du Tourisme Social) rappresenta la piu’ grande realta’ associativa delle organizzazioni del turismo sociale, mentre in Italia questo ruolo e’ svolto dalla FITUS (Federazione Italiana di Turismo Sociale). Infatti, nel 2008 (ma il dato e’ stabile da almeno cinque anni), ben il 46% degli italiani non e’ andato in vacanza ed i due terzi di questi non lo hanno potuto fare per motivi economici (dati Doxa). Permettere l’acquisto di una vacanza da parte anche solo di una quota di questo segmento oggi escluso significa aumentare i flussi turistici e procurare benefici all’intero settore del turismo.

Le prime norme di legge sul turismo sociale e sui buoni vacanza. Dal punto di vista normativo, le prime norme sul turismo sociale sono state emanate dalle Regioni (per esempio, la Legge Regione Lazio 63/1985). Il primo riconoscimento a livello nazionale e’ rappresentato dall’art. 10 della Legge 135/2001, la ‘Riforma della legislazione nazionale sul turismo’ (la seconda ‘legge ”’ quadro’ sul turismo), che istituisce presso il Ministero dell’Industria (oggi dello Sviluppo Economico) un ‘Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico’, che e’ stato finanziato solo nel 2009 ed attivato nel 2010, come vedremo oltre, e la cui finalita’ originaria era quella di erogare prestiti a tasso agevolato finalizzati all’acquisto di servizi turistici da parte di famiglie e singoli (praticamente, una forma agevolata di credito al consumo) con un reddito al di sotto di un livello dal fissarsi ogni 3 anni con un Decreto del Ministro e da individuarsi per mezzo del Isee. I pacchetti vacanza cosi acquistati dovevano essere relativi al territorio nazionale, al periodo di bassa stagione (per destagionalizzare i flussi turistici) ed in localita’ turistiche ubicate nelle aree depresse del paese. Insomma, quello che si potrebbe definire ‘un turismo povero per i poveri’,che lascia piuttosto perplessi.

Per fortuna, l’attuazione che a questa norma si e’ data nel 2009 ha rispettato solo parzialmente queste indicazioni. La norma citata prevede che il Fondo debba essere collegato, nei modi previsti da un Decreto del Ministro dell’Industria (poi emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il suo Dipartimento del Turismo, come vedremo tra poco), ad ‘un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie’. Il buono vacanza consiste in un mezzo di pagamento che puo’ essere utilizzato, in sostituzione del denaro, per l’acquisto di servizi turistici convenzionati come i servizi di ricettivita’ alberghiera ed extralberghiera, di ristorazione, di trasporto, di accesso a beni culturali, musei, spettacoli e di viaggi in agenzia. Il valore del buono era coperto, nella fase sperimentale di cui parliamo nel capoverso successivo, da un prestito a tasso agevolato erogato al turista.

Un sistema sperimentale triennale (2006 ”’ 2008) di buoni vacanza approvato dal Ministero del Lavoro, sia pure con pochi fondi, e’ stato promosso nel 2004 dalla FITUS – Federazione Italiana di Turismo Sociale e da Federalberghi attraverso la costituzione dell’associazione nonprofita’ ‘Associazione Buoni Vacanze Italia’ che ha gestito il progetto. L’impresa aderente doveva garantire, anche solo per alcuni periodi dell’anno a sua scelta (e quindi, tendenzialmente, in bassa stagione), delle tariffe preferenziali minime e massime (comprensive di IVA) per i suoi servizi inferiori di almeno il 10% rispetto alle tariffe ufficiali e doveva riversare al gestore dei buoni vacanze il 4% degli importi incassati tramite i buoni stessi. In cambio, le associazioni facenti parte della FITUS (CTS, CTG, ETSI Cisl, CTA, ACLI, FITEL, ACSI, AICS, ecc.) si impegnavano ad indirizzare i loro aderenti, come gruppi e come singoli, verso le imprese turistiche, ricettive e non, aderenti al sistema.

Come si vede, mancavano, in questo sistema sperimentale, delle norme che limitassero le agevolazioni alle sole persone singole e famiglie con redditi bassi.

Il DPCM 21 Ottobre 2008 e l’avvio del sistema nazionale ‘Buoni Vacanze Italia’. Il 20 Gennaio 2010, a quasi dieci anni dalla previsione legislativa di esso contenuta, come abbiamo visto, nell’art. 10 della Legge 135/2001 e dopo la fase di sperimentazione triennale iniziata nel 2006 e’ diventato pienamente operativo il sistema nazionale del ‘buono vacanza’, vale a dire di un mezzo di pagamento cartaceo che puo’ essere utilizzato, in sostituzione del denaro, per l’acquisto di servizi turistici convenzionati come quelli di ricettivita’ alberghiera ed extralberghiera, di ristorazione, di trasporto o noleggio, di accesso a beni culturali, musei o spettacoli, di guida turistica, per l’acquisto di viaggi in agenzia o di prodotti tipici locali.

Questo strumento, come avviene in altri paesi europei, dovrebbe essere decisivo per promuovere il c.d. ‘turismo sociale’, inteso in senso stretto come quello praticato dai soggetti e dai nuclei familiari a minor reddito che, proprio per questo motivo, hanno molte difficolta’ a sostenere la spesa per una vacanza. Tali acquisti di servizi o di beni turistici potranno avvenire solo presso gli operatori turistici, imprese od enti non profit, che stipuleranno on line una convenzione con l’ente gestore del programma o sistema nazionale ‘Buoni Vacanze Italia’ (BVI) che e’ la ‘Associazione Buoni Vacanze Italia’ (impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 attualmente composta da FITUS – Federazione Italiana di Turismo Sociale, Federalberghi, Confturismo, Federturismo ed Assoturismo, vale a dire le principali associazioni di categoria delle imprese turistiche) e che saranno presenti nella ‘Guida Buoni Vacanze Italia’ che e’, per adesso, consultabile on line dai turisti sul sito web www.buonivacanze.it. Presso questo sito gli operatori turistici trovano tutti i riferimenti per aderire al sistema dei buoni vacanze.

Il buono vacanza e’, come abbiamo detto, un mezzo di pagamento cartaceo di prestazioni turistiche che per ora e’ soltanto del valore di 5 o di 20 Euro, stampato su carta antifalsificazione e che ha una data di scadenza: la prima serie, emessa dal 20 Gennaio in poi fino ad esaurimento dei fondi (5 milioni di Euro: un importo purtroppo molto contenuto rispetto alle necessita’) scade il 30 Giugno 2010. Esso si differenza dai voucher solitamente utilizzati nell’attivita’ turistica perche’ questi ultimi buoni o titoli documentari cartacei rilasciati, dietro pagamento dei servizi in essi incorporati, dalle agenzie di viaggio consentono al turista di ottenere una o piu’ determinate prestazioni da parte di un determinato operatore turistico o da pochi ed indentificati operatori. Invece, il buono vacanze puo’ essere speso presso tutti gli operatori aderenti al sistema per acquistare, come abbiamo detto, qualsiasi tipo di servizio turistico.

I buoni vacanze, inoltre, possono essere richiesti solo dai cittadini italiani maggiorenni (solo per se’ od anche per la propria famiglia) e residenti in Italia, possono circolare solo in Italia, sono utilizzabili soltanto fuori dal territorio del comune di residenza del richiedente e non valgono nei periodi che vanno dalla prima settimana di Luglio fino all’ultima di Agosto e dal 20 Dicembre al 6 Gennaio (questo per utilizzarli anche come strumento di destagionalizzazione dei flussi turistici, solo che per molti tipi di turismo, come quello culturale, questi periodi non coincidono affatto con l’alta stagione, cioe’ col picco delle presenze turistiche, ma questo fatto secondo noi e’ un bene per non fare del ‘turismo sociale’ un turismo di serie B), non danno diritto a ricevere somme di denaro e possono essere utilizzati solo dal richiedente o dai componenti del suo nucleo familiare che lo accompagnano in vacanza.

La grande novita’ del sistema dei buoni vacanza e’ che per essi e’ prevista una agevolazione, vale a dire un contributo a fondo perduto dello Stato (e non di un tasso agevolato su un prestito da restituire come si era pensato all’inizio), per le famiglie che non superano le soglie di reddito complessivo lordo riportate nella tabella contenuta nel DPCM citato e presente sul sito web www.buonivacanze.it. Per esempio, per una famiglia di 4 persone che non supera i 25.000 Euro di reddito lordo annuo complessivo potranno essere emessi buoni vacanza per un valore massimo di 1.230 Euro, con un contributo statale del 45%, pari a 553,50 Euro, mentre il restante 55%, pari a 676,50 Euro sara’ a carico del richiedente.

I buoni assegnati verranno spediti per raccomandata al richiedente, mentre le prenotazioni non accolte per l’esaurimento dei fondi (il criterio di assegnazione e’ quello della priorita’ cronologica nella presentazione delle domande) saranno inserite in una lista di attesa e ripescate quando il Fondo di Rotazione per il Risparmio Turistico che finanzia il sistema dei buoni vacanze agevolati sara’ rifinanziato. In quel momento verra’ inviato un avviso per e-mail o SMS al richiedente che dovra’ recarsi in banca entro 10 giorni per confermare la prenotazione e pagare la differenza a suo carico dei buoni vacanza emessi.

L’operatore turistico, impresa od organizzazione non profit, aderente al sistema che avra’ ricevuto i buoni vacanza in pagamento delle sue prestazioni dovra’ annullarli, apponendo il timbro e la firma sul retro di ogni buono e presentarli per il rimborso entro 60 giorni dalla data di scadenza di questo indicata sul retro ad uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo (che e’ sempre piu’ “banca del sistema italia” NdR).
Ad esso sara’ applicata la detrazione del 4% (+ IVA) del suo valore a titolo di contributo al funzionamento del sistema Buoni Vacanze Italia. Gli operatori aderenti al sistema si impegnano a praticare al cliente che presenta in pagamento i buoni vacanze uno sconto (di cui non e’ prevista una misura minima) sui prezzi normalmente praticati nel periodo in cui i buoni sono utilizzabili, che va specificato al momento dell’adesione on line ad esso, pena il mancato ingresso nel sistema o l’espulsione da esso, qualora venga accertato dal soggetto gestore del sistema BVI che lo sconto promesso non viene applicato. Oltre allo Stato, qualsiasi ente pubblico, impresa privata, organizzazione non profita’ potra’ creare un suo sistema di buoni vacanza, agevolato o meno, per i suoi cittadini, dipendenti, associati, ecc. e farlo gestire dalla Associazione Buoni Vacanze Italia (di cui, nel sistema nazionale Buoni Vacanze Italia, e’ partner pure l’ANCI ”’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), cosi come i sindacati potranno utilizzare il sistema BVI per gestire il risparmio turistico dei lavoratori definito dalla contrattazione collettiva, che e’ esonerato da oneri fiscali e contributivi e che e’ quello che ha fatto sviluppare il sistema dei buoni vacanze negli altri paesi europei. Ovviamente, nulla vieta che queste organizzazioni adottino una soluzione diversa per la gestione dei loro buoni vacanze.

Possiamo quindi concludere affermando che il sistema dei Buoni Vacanze come strumento operativo del turismo sociale, vale a dire quello che ha per obbiettivo rendere possibile dal punto di vista economico la fruizione del diritto alla vacanza da parte delle famiglie meno abbienti, si potra’ sviluppare davvero in Italia solo se esso diverra’ uno strumento utilizzato diffusamente dalla contrattazione collettiva di lavoro. Cio’ in quanto si puo’ facilmente prevedere che le risorse economiche che lo Stato o gli altri Enti Pubblici potranno destinare ad esso nei prossimi anni saranno sempre molto contenute, vista l’attuale situazione di difficolta’ delle finanze pubbliche.

(Tratto da: http://www.finansol.it)

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