Il WTO condanna l’Europa ad accettare il cibo OGM degli Stati Uniti!!!

Diffusa l’anteprima della sentenza sulla discussa causa euro-americana sugli OGM: vincono gli USA. à¢â‚¬Å“La moratoria UE viola le norme del WTO. Da anni, in ogni parte del mondo, la gente mangia alimenti geneticamente modificati. I cibi biotech aiutano a nutrire la popolazione mondiale che soffre la fame, offrono enormi opportunitàƒ per una alimentazione più sana e nutriente e proteggono là¢â‚¬â„¢ambiente riducendo là¢â‚¬â„¢erosione del suolo e là¢â‚¬â„¢uso dei pesticidià¢â‚¬?. Roberto Zoellick, Rappresentante USA al commercio, 13 maggio 2003, nel corso della presentazione della causa USA in sede WTO [Roberto Meregalli].

Bob Zoellick aveva dunque ragione, la “de facto” moratoria applicata dall’Unione Europea dal 1998 al 2003, viola le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. CosàƒÂ¬ sta scritto nell’interim Report, la bozza di sentenza consegnata due giorni fa ai paesi interessati dalla disputa. A voler essere precisi, “le misure di salvaguardia citate in giudizio da Stati Uniti e Canada sono inconsistenti con l’Articolo 5.1 (1) ed i requisiti 2 e 3 dell’articolo 2.2 dell’Accordo sulle misure Sanitarie e Fitosanitarie”, meglio noto con l’acronimo di SPS.

La notizia non ha sorpreso gli addetti ai lavori e giàƒ durante l’ultima conferenza ministeriale di Hong Kong, erano trapelate voci sull’esito della lunga disputa che divide le due sponde dell’Oceano Atlantico, ma ora tutti possono vedere un estratto delle 1.046 pagine della sentenza, pubblicate sul sito dell’ Institute for Agriculture and Trade Policy (2), che ha cosàƒÂ¬ provocatoriamente violato la segretezza che contraddistingue l’organismo wto per la gestione delle dispute.

PREMESSA

Il 13 maggio 2003, alcuni paesi capitanati dagli Stati Uniti dà¢â‚¬â„¢America avevano avviato una causa presso là¢â‚¬â„¢Organizzazione mondiale del commercio(3) relativamente alla moratoria sui prodotti geneticamente modificati che là¢â‚¬â„¢Unione Europea aveva in atto dal 1998. Al panel WTO venne richiesto di pronunciarsi sulla compatibilitàƒ delle misure della comunitàƒ e dei suoi stati membri con le regole dellà¢â‚¬â„¢organizzazione mondiale del commercio. In particolare, le misure oggetto della causa erano:
– Il fallimento da parte della comunitàƒ europea nello stabilire una procedura funzionante di autorizzazione per i prodotti GM
– Il blocco allà¢â‚¬â„¢importazione di alcuni OGM
– le regole di salvaguardia che alcuni stati membri avevano messo in atto, infrangendo la stessa legislazione comunitaria.

I funzionari americani prepararono la causa con molta cura, stabilendo alla fine di concentrare le loro accuse nel mancato rispetto delle clausole stabilite dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). Questo accordo si occupa della tutela della salute dellà¢â‚¬â„¢uomo, degli animali e dei vegetali. In sostanza si occupa di à¢â‚¬Å“armonizzareà¢â‚¬? le diverse misure sanitarie e fitosanitarie applicate dai vari paesi sullà¢â‚¬â„¢importazione di alimenti, mangimi e vegetali.

Nel suo preambolo là¢â‚¬â„¢accordo riconosce il diritto di ogni paese membro à¢â‚¬Å“di adottare o applicare le misure necessarie a tutelare la vita e la salute dellà¢â‚¬â„¢uomo, degli animali e dei vegetalià¢â‚¬?, ma tutto ciàƒÂ² compatibilmente con un secondo fondamentale criterio: à¢â‚¬Å“purchàƒÂ© dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria tra i Membrià¢â‚¬?. Là¢â‚¬â„¢SPS à¢â‚¬Å“incoraggiaà¢â‚¬? i paesi membri a basare le proprie misure cautelative sugli standard internazionali esistenti; in particolare sono riconosciuti esplicitamente tre organismi: la Commissione del Codex Alimentarius (per gli alimenti), là¢â‚¬â„¢Ufficio internazionale delle epizoozie (per gli animali) e la Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali. Nel caso non esistessero standard emessi da queste tre organizzazioni, là¢â‚¬â„¢accordo stabilisce che le misure siano basate su una à¢â‚¬Å“valutazione dei rischià¢â‚¬? che deve tener conto delle prove scientifiche disponibili e deve svolgersi in un periodo temporale “ragionevole” (Art. 5.8).

LA DIFESA UE

L’Unione Europea si è difesa affermando innanzitutto che non è mai stata messa in atto alcuna moratoria, semplicemente è stato necessario un certo lasso di tempo per negoziare a livello comunitario il sistema di regolazione e tracciatura approvato proprio nel 2003. La Commissione ha sostenuto che l’argomento OGM non era un argomento da trattarsi in sede WTO (!) e che anche se il mondo secntifico appare concorde sul considerare innoqui i prodotti geneticamente modificati, appare pure convinto che debba essere fatta una valutazione caso per caso e questo è quanto da lei attuato.

Per sostenere la sua posizione l’UE aveva chiesto al panel di sentire il parere di alcuni esperti e, nonostante la contrarietàƒ americana, questo è stato fatto anche se non è stato reso pubblico il risultato di questa consultazione. L’UE ha infine sottolineato il fatto di aver rispettato i requisiti del protocollo di Cartagena sulla biodiversiàƒ , Accordo firmato dall’UE ma non dagli Stati Uniti.

COSA DICE LA SENTENZA?

Innanzitutto dice di non voler entrare in merito al discorso salubritàƒ degli OGM, nàƒÂ© sul discorso dell’equivalenza, tanto caro agli USA, fra prodotti OGM e non; i tre membri del panel, si limitano ad affermare che i sistemi di valutazione europei (nello specifico le direttive 90/220 e 2001/18) violano l’SPS perchàƒÂ© la valutazione dei rischi non è avvenuta in un tempo ragionevole; pertanto, come sostenuto dagli USA, l’UE ha attuato una ingiustificata moratoria sull’approvazione di nuovi OGM dall’ottobre 1998 all’agosto 2003.

Inoltre vengono condannate le misure attuate da alcuni stati membri, fra cui l’Italia, per proteggere i rispettivi settori agricoli convenzionali e biologici sfruttando al massimo ogni spazio concesso dalla legislazione comunitaria per mettere in atto leggi molto restrittive in relazione alla coltivazione di sementi OGM. Riguardo al nostro paese, gli USA contestarono la sospensione delle importazioni di questi mais GM: Bt-11, MON 809, MON 810 e T25. Tale decisione venne presa con un decreto del presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2000. Secondo l’Interim Report le misure attuate dall’Italia e da altri paesi europei sono inconsistenti con gli impegni presi dalla Cominitàƒ Europea in sede WTO.

E ORA?
 
Ci saràƒ la pubblicazione ufficiale e sicuramente l’UE ricorreràƒ in appello, ma questo poco importa perchàƒÂ© l’obiettivo della causa non era quello di colpire l’Europa, che ha giàƒ posto fine alla sua moratoria nell’autunno del 2003. Come ampiamente affermato lo scopo della causa era ed è quello di dare un chiaro segnale politico a tutti i paesi del globo, meno potenti dell’Unione Europea, indicando che non possono permettersi di seguire la sua strada e che misure precauzionali sugli OGM non sono giustificabili. Illuminante al riguardo il commento di Christian Verschueren, direttore di CropLife International (4): “Spero che questa [sentenza] sia un segnale forte verso tutti i paesi del mondo che non si possono prendere misure cautelative senza che siano basate su una chiara evidenza scientifica”.

In un discorso della metaà¢â‚¬â„¢ del maggio 2003, il Presidente George W. Bush aveva giustificato la controversia affermando: à¢â‚¬Å“Se allarghiamo là¢â‚¬â„¢impiego delle nuove bio-semenze ad alta resa e scateniamo la potenza dei mercati, potremo aumentare notevolmente la produttivitàƒ agricola e nutrire piuà¢â‚¬â„¢ gente in tutto il continente (Africa). Eppure i nostri partner europei ci hanno ostacolato nei nostri sforzi. Hanno bloccato tutte le nuove bio-semenze a causa di timori infondati, senza base scientifica. Questo ha fatto sià¢â‚¬â„¢ che molte nazioni africane hanno evitato di investire nelle biotecnologie, per paura che i loro prodotti vengano esclusi dai mercati europeià¢â‚¬?(5).

Questa giustificazione retorica aveva ricevuto là¢â‚¬â„¢appoggio finanziario di fondazioni statunitensi create congiuntamente con aziende di ingegneria genetica che promettono di portare gli OGM in Africa senza gli elevati costi dei diritti sulla proprietàƒ intellettuale. Per esempio la Fondazione Rockefeller, insieme a DuPont, Dow AgroSciences, Syngenta e Monsanto, con là¢â‚¬â„¢Agenzia US per lo Sviluppo Internazionale avevano costituito a Nairobi là¢â‚¬â„¢African Agricultural Technology Foundation (Fondazione Africana per la Tecnologia Agricola), per fornire nuove tecnologie ai coltivatori locali.

Con là¢â‚¬â„¢iniziativa presso il WTO, là¢â‚¬â„¢amministrazione Bush e là¢â‚¬â„¢industria biotech volevano dimostrare che non solo il loro interesse verso gli aiuti umanitari OGM è di carattere prevalentemente umanitario, ma che là¢â‚¬â„¢opposizione ai cibi transgenici è pretestuosa, priva di fondamento scientifico e illegale rispetto alle regole miltilaterali del commercio.

L’Interim Report pare dar loro ragione, colpendo il principio precauzionale che definisce il diritto di una nazione a prendere misure preventive quando non è convinto della salubritàƒ di un prodotto, anche se non esistono sicurezze in materia. Conferma che gli accordi WTO sono preminenti rispetto a quelli multilaterali (Cartagena) e che tre rispettabili signori possono giudicare, a porte chiuse, complesse legislazioni frutto di un lungo confronto politico. Ancora una volta, democrazia e sovranitàƒ si scontrano con le regole di un organismo che si conferma a favore di chi ne ha posto le fondamenta: le imprese multinazionali.

Roberto Meregalli
Beati i costruttori di pace
Tradewatch.it

Note:
(1) L’Art. 5 si occupa di “Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato”
(2) Vedi http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=78475
(3) Vedi comunicato stampa USTR/USDA del 13 maggio 2003: à¢â‚¬Å“US and cooperating countries file WTO case against EU moratorium on biotech foods and cropsà¢â‚¬?.
(4) Lobby che rappresenta imprese del sttore come Du Pont, Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer.
(5) Citazioni e riferimenti tratti da à¢â‚¬Å“The US request for a WTO Panel on the EC Biotech Moratorim: Why Now and With What Result?à¢â‚¬?, Steve Suppan, IATP, 3 settembre 2003.

Per maggiori informazioni sull’argomento vedi anche “Pappa buona!” su
http://www.beati.org/wto/ArchivioDocumenti/2004/pappa_buona.pdf

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