(Fonte: http://www.nocensura.com)
Riceviamo e pubblichiamo da Gianluca Monaco:
‘Al Comune spettano tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio, in particolare e’ il Comune stesso che deve farsi carico delle esigenze nascenti in determinati settori specificamente delineati dal dettato normativo. ‘
A conferma di quanto sopra infatti, l’articolo 112 del T.U.E.L. enuncia che: ‘Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita’ locali’.
Queste ampie funzioni che come abbiamo visto vengono in diversi modi attribuite all’ente comunale, comportano uno serie di problematiche:
a) in primo luogo sono frequenti le controversie circa la definizione dei confini dei ruoli tra i livelli di governo in alcuni settori chiave quali, ad esempio, quello della tutela della salute, governo del territorio e dell’ambiente nonche’ in tema di servizi sociali.
b) In secondo luogo risulta problematico delineare il rapporto tra le nuove competenze attribuite al Comune e le effettive risorse che al Comune stesso vengono messe a disposizione.
Tutto questo in attuazione dell’art. 119 Cost. il quale prevede per i Comuni (Province, Citta’ Metropolitane e Regioni) autonomia finanziaria di entrata e di spesa, tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio nonche’ un fondo perequativo per i territori con minore capacita’ fiscale per abitante.
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