1) PRIMA PARTE: La soppressione dell’Agenzia per il terzo settore e cio’ che essa rivela.
Ci sono degli atti di un Governo ed anche di un Parlamento, come nel caso che esaminiamo in questo articolo, che segnalano in modo quasi indiscutibile la considerazione che queste Istituzioni ed i loro componenti hanno di un fenomeno sociale o di una parte della societa’.
La soppressione dell’Agenzia per il terzo settore, che in origine si chiamava Agenzia per le Onlus[1], prevista dal comma 23° dell’articolo 8 del Decreto-Legge n° 16 del 2012, convertito in Legge n° 44 del 2012, sulla semplificazione tributaria[2] e’ un atto che denota non solo una scarsissima sensibilita’ verso il terzo settore, ma anche una quasi nulla conoscenza di questo fenomeno sociale e la totale assenza di idee sul governo di esso. Insomma, una figura davvero meschina per dei tecnici che si vorrebbero competenti, disinteressati, sobri, orientati al bene comune, ecc., ecc. e che aboliscono l’unico organismo tecnico di vigilanza, di studio, di formazione e sviluppo e di consulenza per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni a disposizione del terzo settore.
Insomma, sembra di vedere un thatcherismo fuori tempo massimo in cui la societa’ ed i suoi corpi intermedi non esistono, ma esistono solo gli individui e lo Stato, senza mediazioni.
Vale la pena esaminare la norma che sopprime l’Agenzia. I compiti e le funzioni dell’Agenzia passano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (gia’ Ministero del Welfare) e precisamente alla sua Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali, almeno finche’ lo stesso Ministero non ridefinira’ la propria organizzazione con dei suoi decreti. Tutte le risorse strumentali e finanziarie (ma non quelle umane) dell’Agenzia passano al Ministero. Siccome non passano al Ministero le risorse umane dell’Agenzia si disperde un patrimonio di conoscenze e di competenze sul terzo settore, come se in giro ce ne fossero molti, che bisognera’ ricostruire da zero (o quasi) presso il Ministero del lavoro i cui ispettorati sono da tempo sottodimensionati ed oberati da compiti che non riescono a svolgere in modo adeguato (il contrasto al lavoro nero, quello all’evasione contributiva, i controlli sulla sicurezza del lavoro, ecc.).
Insomma, una scelta di puro risparmio finanziario, peraltro molto modesto. E nemmeno azzeccata perche’ l’Agenzia per il terzo settore, in poco piu’ di dieci anni di vita, essendo stata istituita nel 2001, con un budget annuo (nel 2011) di 750.000 Euro e con un Presidente (il Professor Stefano Zamagni, che ritengo sia definibile come il maggiore esperto del terzo settore in Italia[3]) e dei consiglieri che avevano rifiutato di percepire compensi, aveva consentito allo Stato di recuperare (tramite l’Agenzia delle Entrate che era competente per queste attivita’ di riscossione) circa 15 milioni di Euro di agevolazioni fiscali indebitamente percepite (in termini di minori imposte pagate) da false Onlus e di relative sanzioni[4]. Insomma, per premiare un ente che gli ha fatto incassare il doppio delle spese sostenute per esso, lo Stato (cioe’ il Governo e il Parlamento), come premio, lo sopprime. Se un manager facesse questo in una impresa privata, lo licenzierebbero in tronco.
Se vogliamo usare un linguaggio economico ”’ aziendale, essendo l’Agenzia per il terzo settore (che non si occupava solo di Onlus, ma di tutte le organizzazioni non profit) piu’ un centro di ricavo che un centro di costo, quindi un centro di profitto, andava potenziata e non chiusa.
Come colmo della beffa tutto cio’ avveniva mentre nessuno si provava a mettere in discussione l’esistenza e l’utilita’ pratica dell’Ente (prima Comitato) nazionale per il microcredito, di cui nessuno sa bene a cosa serva e cosa produca, presieduto dall’Onorevole Baccini (Pdl), noto esperto di microcredito (si fa per dire), che percepisce per questo un compenso di 120.000 Euro annui, con cui raddoppia l’indennita’ parlamentare, come segnalato piu’ volte su Finansol. Insomma, se questo e’ un assaggio della spending review[5] a cura di Giarda e Bondi che ci attende nei prossimi mesi, non possiamo non essere preoccupati.
Tuttavia, e’ ormai quasi inutile stupirsi: il nostro paese, sia nel settore pubblico che in quello privato pratica da almeno quaranta anni in dosi massicce la adverse selection[6] o ‘selezione avversa’, nel senso di ‘sfavorevole’. Ma in Italia, quasi sempre il risultato sfavorevole e’ quello voluto, quello coscientemente perseguito, per cui piu’ che di ‘selezione avversa’ si deve parlare di ‘selezione inversa’ (se non erro, in inglese si dovrebbe dire opposite selection), per cui non ci possiamo stupire che alla fine i risultati si vedano in termini di declino (in tutti i sensi) del paese e di degrado delle sue istituzioni pubbliche e private.
2) SECONDA PARTE: Cosa potrebbe fare un’Agenzia per il terzo settore di nuova istituzione.
L’Agenzia per il terzo settore (gia’ Agenzia per le Onlus) aveva delle competenze importanti per il mondo del non profit, ma si e’ trovata ad operare in un periodo, il decennio 2001 ”’ 2011, segnato dai governi di centro ”’ destra guidati da Berlusconi per i quali l’evoluzione di essa verso qualcosa di piu’ simile ad una vera Autorita’ indipendente (come, per esempio, l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato) era l’ultimo dei problemi all’ordine del giorno.
Se si e’ arrivati alla soppressione dell’Agenzia da parte del Governo Monti cio’ e’ stato dovuto anche al fatto che essa e’ rimasta in una certa misura ‘in mezzo al guado’, con delle competenze e, quindi, con un ruolo di una qualche importanza, ma non troppa, per cui e’ stato facile, in assenza di qualsiasi attenzione da parte delle forze politiche[7], sopprimerla con la motivazione della necessita’ di operare dei tagli di spesa.
Percio’, partendo dall’analisi di quelle che erano le competenze attribuite all’Agenzia dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 Settembre 2000 e n° 329 del 21 Marzo 2001 che la istituirono e disciplinarono, proviamo ad elaborare qualche idea su quali altre competenze potrebbero esserle attribuite per renderla, una volta istituita di nuovo, un attore centrale del governo e dello sviluppo del terzo settore e su come risolvere il problema del suo auto ”’ finanziamento, per non farla gravare sulla fiscalita’ generale e sulla spesa statale.[8]
Le competenze piu’ importanti dell’Agenzia soppressa erano le seguenti:
1)i poteri di vigilanza, ispezione e richiesta di dati dell’Agenzia, oggi trasferiti al Ministero del lavoro, che riguardavano sia ‘la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare’ concernente le organizzazioni non profit, ‘l’attivita’ di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta da queste organizzazioni, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunita’ di accesso ai mezzi di finanziamento‘, ‘la uniforme applicazione delle norme tributarie‘ quasi sempre di carattere agevolativo, da assicurare, quest’ultima, in collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, principalmente, quindi, con l’Agenzia delle Entrate;
2) in particolare, essa poteva richiedere ‘ai competenti organi dell’Amministrazione Finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti oggettivi e soggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate’ da singoli enti non profita’ e doveva comunicare agli organi competenti (in primo luogo sempre l’Agenzia delle Entrate.), per l’adozione dei provvedimenti consequenziali, ‘le violazioni e le anomalie riscontrate nello svolgimento della propria attivita’ di controllo [‘¦] anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 28 del Dlgs 490/1997‘ relative al mancato rispetto dei requisiti necessari per potere utilizzare la qualifica di Onlus od all’uso abusivo di tale qualifica fiscale;
3) infine, nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni sottoposte al suo controllo (vale a dire associazioni, fondazioni o comitati aventi o meno la qualifica di Onlus), l’Agenzia doveva rendere un ‘parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio‘ ad altre organizzazioni non profita’ che operano nello stesso settore di attivita’ o in settori simili, fatte salve le normative specifiche relative a specifiche tipologie di organizzazioni non profit, come, per esempio, le cooperative sociali, il cui scioglimento e la cui liquidazione seguono la procedura prevista per le societa’ di capitali. Questa norma ha il chiaro obbiettivo di fare rimanere le risorse economiche delle organizzazioni non profita’ che si sciolgono nell’ambito del terzo settore.
Come si comprende facilmente da quanto abbiamo appena esposto e da quanto detto nella prima parte di questo articolo, la mancata autosufficienza finanziaria della Agenzia per il terzo settore era solo apparente perche’ essa aveva solo il potere di accertare irregolarita’ tributarie oppure violazioni alla legislazione sulle Onlus, ma non di irrogare ed incassare le conseguenti sanzioni pecuniarie, atti che competevano e competono tuttora (dopo il trasferimento dei poteri di controllo dell’Agenzia al Ministero del lavoro) all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se in futuro si vorra’ risolvere il problema bastera’ attribuire alla Agenzia per il terzo settore il potere di irrogare ed incassare le sanzioni per le violazioni da essa accertate[9], mentre l’eventuale importo delle imposte evase accertate dovrebbe andare all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, l’Agenzia avrebbe anche le risorse per potenziare i suoi controlli sui ‘furbetti del non profit’ , cioe’ verso tutti quei soggetti o quelle organizzazioni che nascondono attivita’ di impresa sotto la falsa veste di enti senza scopo di lucro, godendo, di conseguenza, di benefici fiscali a cui non hanno diritto.
In secondo luogo, la futura legge potrebbe prevedere che, per esempio, il 2% o una diversa piccola percentuale del patrimonio delle organizzazioni non profita’ in fase di scioglimento per cui l’Agenzia rendera’ il suo parere vincolante sulla devoluzione del patrimonio residuo, debba essere versato all’Agenzia stessa. Queste risorse, imitando quello che alle volte fanno i Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, potrebbero essere utilizzate dall’Agenzia per finanziare progetti-pilota in cui coinvolgere una pluralita’ di enti senza scopo di lucro, loro federazioni, ecc., il tutto sotto il coordinamento e la vigilanza dell’Agenzia stessa.
In terzo luogo, ma questa la vedo come una extrema ratio perche’ configura l’introduzione di una piccola imposta o di qualcosa di molto simile, si potrebbe pensare ad imporre un contributo obbligatorio dell’uno o il due per mille delle entrate annuali a tutti gli enti non commerciali che superino, per esempio, i cinque milioni di Euro di entrate annue complessive, in qualsiasi modo realizzate od ottenute. Questo sistema di finanziamento ricalca quello di molte altre Autorita’ indipendenti in cui i soggetti obbligati sono, pero’, delle imprese, quindi delle organizzazioni profit, cioe’ a scopo di lucro.
Infine, la competenza che secondo me dovrebbe essere conferita alla nuova Agenzia per renderla un organismo centrale per il governo e lo sviluppo del terzo settore sarebbe quella della gestione amministrativa del cinque per mille dell’IRPEF, vale a dire tutta la fase di iscrizione degli enti beneficiari, di ripartizione delle somme destinate a questi dai contribuenti e (soprattutto, perche’ oggi quasi non si fa) di controllo della rendicontazione relativa all’utilizzo di queste somme da parte sempre degli enti beneficiari.[10]
La sola erogazione delle somme destinate dai contribuenti ai beneficiari resterebbe, come avviene oggi, ai Ministeri competenti (in primo luogo il Ministero del lavoro e la Presidenza del Consiglio), ma non ci sono motivi per cui questi enti non potrebbero delegare a cio’ la futura Agenzia per il terzo settore, liberandosi di compiti che oggi svolgono abbastanza male.
[1] Questa Agenzia era stata istituita e disciplinata dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 Settembre 2000 e n° 329 del 21 Marzo 2001 che furono emanati in base alla delega contenuta nei commi 190°, 191° e 192° dell’articolo 3 della Legge n° 662 del 1996.
[2] Capire poi cosa c’entri la semplificazione tributaria con la soppressione dell’Agenzia per il terzo settore e’ il solito mistero della legislazione per decreti c.d. ‘omnibus‘, cioe’ che toccano moltissimi argomenti, e che risale ai governi della destra storica (1861 ”’ 1876), a cui l’attuale Ministro Giarda, in un discorso in Parlamento, ha detto di ispirarsi. Evidentemente non scherzava.
[3] Fra l’altro, perche’ e’ colui che ha elaborato la fondamentale categoria giuridico ”’ tributaria della Onlus ”’ Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale, tanto che il Decreto Legislativo n° 460 del 1997 che l’ha introdotta nel nostro ordinamento viene chiamato ‘Legge Zamagni’.
[4] Dato fornito dalla stessa Agenzia per il terzo settore e non smentito da nessuno.
[5] Analisi della utilita’, efficacia, efficienza, produttivita’ della spesa pubblica, finalizzata al taglio delle spese improduttive ed all’aumento dell’efficacia ed efficienza delle altre.
[6] Processo per mezzo del quale gli incompetenti o i meno competenti vengono selezionati al posto dei piu’ competenti per ricoprire ruoli di responsabilita’ di qualsiasi tipo oppure, come nel caso che stiamo esaminando, istituzioni che hanno qualche utilita’ vengono soppresse o depotenziate mentre altre inutili vengono mantenute e rafforzate.
[7] Che hanno brillato tutte per il loro silenzio, in primo luogo quelle (che si dicono) di sinistra.
[8] Sui problemi del finanziamento delle Autorita’ indipendenti segnaliamo il quaderno di Assonime (l’associazione delle societa’ per azioni italiane) n° 10 del 2011 dal titolo ‘Il finanziamento delle autorita’ indipendenti’ scaricabile dal sito: www.assonime.it .
[9] Come fanno le altre Autorita’ indipendenti, in primo luogo l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (la c.d. ‘Autorita’ Antitrust’),, anche se poi non sempre quanto riscosso in tal modo dall’Autorita’ rimane ad essa per finanziare i suoi costi di gestione, ma viene incamerato dallo Stato.
[10] Queste attivita’ sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate e, per quanto riguarda il controllo della rendicontazione, dai Ministeri competenti per l’erogazione delle somme del cinque per mille.
(Tratto da: http://www.finansol.it)
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