Dubbi e certezze sull’incostituzionalita’ del "Lodo Alfano"

S’intendono per ‘alte cariche dello Stato’ (termine coniato da questalegge: di per se’ sinora non significava giuridicamente nulla ma era solo un uso gergale, della lingua comune), il Presidente della Repubblica; il presidente del Senato; il presidente della Camera; il presidente del Consiglio dei Ministri. Queste prime considerazioni non vogliono essere un commento alle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, ma soltanto riassumere criticamente il senso della vicenda: in discussione e’ il contrasto fra la richiesta di tranquillo svolgimento delle funzioni costituzionali – in una situazione storica e contingente nellaquale cio’, a ragione o a torto, non pare possibile – e la tutela dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge, senza che l’immunita’ dalla giurisdizione (penale) possa essere pretestuosamente invocata in modo strumentale per coprire un potere tendenzialmente personalistico e fondato sul sospetto di corruzione (sistemica). La prima esigenza e’ tutelata solo in parte dalla Costituzione: in sostanza l’unica immunita’ che la Costituzione prevede e’ quella legata alla funzione e riguarda il Presidente della Repubblica nonche’ i parlamentari ma limitatamente alle opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni); non sono previste immunita’ extrafunzionali (ma non si deve dimenticare che il testo originario dell’art. 68 Cost. stabiliva un filtro, cioe’ la necessita’ di un’autorizzazione a procedere per sottoporre i membri del parlamento a procedimento penale ed anche nel caso di sentenza irrevocabile di condanna). Ecco perche’ l’attuale maggioranza ha cercato altre strade. La legge 124/2008 voleva tappare infatti, per cosi’ dire, quelli che sono stati ritenuti ‘buchi’ del sistema. Stabilisce che a favore di quattro cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle Camere) eventuali processi penali instaurati nei loro confronti sono sospesi per la durata della carica o della funzione (e sorvoliamo ancora qui sui dettagli); e cio’, sia per reati commessi prima dell’assunzione della carica o funzione (dunque necessariamente extrafunzionali), sia per reati commessi successivamente e dunque durante l’esercizio delle funzioni (potrebbero essere allora sia funzionali sia extrafunzionali). Secondo la Corte costituzionale la soluzione percorsa con legge ordinaria contrasta, nella forma, con l’esigenza di prevedere una legge costituzionale; nel merito, con il principio di uguaglianza. Quanto alla forma, le innovazioni incidono su una materia disciplinata dalla Costituzione: in tal senso si puo’ comprendere l’esigenza che fosse necessaria, innanzi tutto, una legge costituzionale; dunque la legge Alfano avrebbe disciplinato indebitamente una materia sottratta alla competenza della legge ordinaria. Questa tesi puo’ convincere senz’altro laddove la Costituzione escluda espressamente l’immunita’ extrafunzionale, stabilendo regole procedimentali (essenzialmente, l’autorizzazione a procedere) per l’esercizio della giurisdizione: stabilire una sospensione, in fin dei conti, equivale a prevedere, diversamente da quanto stabilisce la Costituzione, un’ immunita’ processuale. Ma non altrettanta sicurezza potrebbe essere esibita per i casi in cui la Costituzione tace (ad es., sul Presidente della Repubblica quanto ai reati extrafunzionali; ma sembra invero l’unico caso). Quest’ultima incertezza spiega anche, in qualche misura, gli opposti pareri espressi sul punto dalle varie voci (ma con stragrande maggioranza nel senso dell’impossibilita’ di procedere con legge ordinaria: si veda la dichiarazione ‘In difesa della Costituzione’ del luglio 2008). Peraltro, anche in questi casi non e’ neppure una questione di forma: in effetti, non sarebbe in realta’ ammissibile neppure che una legge costituzionale intaccasse il principio di uguaglianza, pena la mutazione dell’intero patto costituzionale. Fin qui la questione della forma che avrebbe dovuto assumere il provvedimento. Resta, ad ogni modo, la questione della sostanza: la legge Alfano viola o no il principio di uguaglianza, in particolare quando estende l’effetto di blocco del processo ai reati extrafunzionali? Problematica dal punto di vista del merito, secondo me, e’ pero’ forse piu’ che la previsione dell’immunita’ processuale in se’ e per se’, la sua estensione: le disposizioni della legge ‘si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge’; il che equivale a inquinare malamente un’esigenza che, in se’, non e’ cosi’ assurda come sembrerebbe (e come la rovente polemica politica porta a esasperare), passando dalla logica della prerogativa a quella del mero privilegio: intollerabile, in altri termini, e’ l’uso strumentale di un istituto avente rilevanza costituzionale. Ma e’ questione morale/politica o giuridica? Tirando le somme. Gli strumenti per affrontare un problema che la maggioranza ritiene reale ci sarebbero: e’ stato ad esempio proposto che sia prevista un’autorizzazione a procedere da parte delle Camere, cosi’ come nella versione originaria della Costituzione era previsto, del resto, per i membri del Parlamento, pero’ sindacabile dalla Corte costituzionale (ad evitare abusi delle stesse, propense, come la storia insegna, a proteggere anche al di la’ della decenza i propri membri). Certo, se anche la Corte finisce nel turbinío dello scandalo politico, la soluzione proposta finirebbe col girare a vuoto. Non si puo’ ignorare, comunque, che una riforma del sistema di ‘amministrazione della giustizia’ sia necessaria: dalla formazione del ceto forense (a partire dal curriculum universitario), passando per le modalita’ di reclutamento e di progressione di carriera, in particolare, dei magistrati, fino al ripensamento della stessa organizzazione amministrativa (soprattutto con riferimento agli uffici legislativi del ministero); non si fanno riforme a costo zero, ma il costo delle riforme non lo sa determinare nessuno: in Italia manca una vera scienza della Gesetzesfolgenabwägung, della ‘valutazione delle conseguenze normative’; ci sono certo ‘valutazioni d’impatto’ delle riforme normative, ma mi pare che l’attuale situazione del pianeta-giustizia (ma non solo l’attuale: basterebbe uno sguardo retrospettivo storicamente un poco avvertito…) la dica lunga sulla loro plausibilita’. Sta di fatto, pero’, che invece di procedere con cautela, capacita’ di visione e responsabilita’ istituzionale, si e’ scelta la strada del ‘muoia Sansone con tutti i Filistei’; la teorizzazione ostinata e rabbiosa di una investitura popolare in spregio delle regole costituzionali e con la totale perdita di senso del concetto di bilanciamento dei poteri (cioe’ perdita di senso del concetto di tutela delle minoranze): persino un ministro non sprovveduto come Brunetta si prende la responsabilita’ di tenere in non cale l’incompatibilita’ con la Costituzione (e con una democrazia non populista ne’ autocratica) di questo appello al popolo, affermando con sovrana tranquillita’ che sarebbe gia’ cambiata la ‘costituzione materiale’. Tesi, questa, da chiosare con un sapiente insegnamento della teologia morale: corruptio optimi pessima. Ovviamente la Costituzione, come anche il presidente Napolitano ha detto, non e’ immutabile; ma e’ anche vero, come scrive Gustavo Zagrebelsky, che la Costituzione non e’ una somma di regole autonome l’una dall’altra, che possano essere cambiate a piacimento e in modo puntiforme senza che la pluralita’ di rattoppi incida sull’identita’ (e la tenuta) del vestito. Un vestito da sposa – e la Costituzione e’ l’abito nuziale della Repubblica – sul quale siano fatti rammendi multicolori non e’ piu’ un vestito da sposa: e’ una pagliacciata. L’atteggiamento delle forze politiche di maggioranza, per quanto fondate o almeno comprensibili possano apparire certe recriminazioni, e’ una strada che rischia di portare il Paese verso una deriva peronista, anche per la mancanza di una opposizione capace, coerente, credibile, rinnovata o almeno disposta al rinnovamento – e in buona fede. (Tratto da: http://www.benecomune.net)

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