Emendato delle più gravi lacune, e ripulito di alcuni clamorosi svarioni giuridici, il disegno di legge (noto come ex Cirielli) diretto ad abbreviare drasticamente i termini di prescrizione dei reati, è tornato da pochi giorni allà¢â‚¬â„¢esame della Camera, dove è previsto che possa venire discusso in aula entro fine mese. Il proposito delle forze di maggioranza è, evidentemente, di accelerare i tempi di questa riforma, di cui nessuno sentiva il bisogno (almeno cosàƒÂ¬ come è stata concepita); mentre è risaputo, anche perchàƒÂ© talora dichiarato senza vergogna, là¢â‚¬â„¢intento di alcuni suoi fautori di à‚«salvareà‚», per tale via, questo o quellà¢â‚¬â„¢imputato, magari giàƒ condannato con sentenza non definitiva.
Una riforma che non a caso come si ricorderàƒ ha incontrato nei mesi scorsi allarmate censure non solo dai vertici della Cortedi Cassazione, dal Consiglio superiore della magistratura e dallà¢â‚¬â„¢Associazione nazionale magistrati, ma anche dai più autorevoli professori di diritto e di procedura penale, nonchàƒÂ© dagli avvocati dellà¢â‚¬â„¢Unione Camere penali.
Al riguardo è assai significativo che proprio là¢â‚¬â„¢Unione delle Camere penali (cui aderiscono gli avvocati penalisti maggiormente schierati a tutela delle garanzie difensive) abbia indetto oggi una giornata di astensione dallà¢â‚¬â„¢attivitàƒ giudiziaria per protestare contro il disegno di legge in questione. E, sebbene la protesta si diriga anche contro altre disposizioni, non cà¢â‚¬â„¢è dubbio che essa investa in primo luogo la nuova disciplina dei termini della prescrizione. In particolare, làƒ dove tale disciplina risulta ispirata alla à‚«necessitàƒ di risolvere ben note vicende processuali, con riduzioni dei tempi del tutto irragionevolià‚».
In effetti, nonostante il maquillage operato dal Senato, il disegno di legge ex Cirielli continua a essere vistosamente irragionevole (e quindi fortemente sospetto di incostituzionalitàƒ ) nel suo impianto di fondo, finalizzato, a vari livelli, allà¢â‚¬â„¢abbattimento dei termini di prescrizione. E’ irragionevole, anzitutto, che si preveda una radicale riduzione di questi termini (in molti casi fino alla metàƒ ) per unà¢â‚¬â„¢ampia serie di reati di medio-alta gravitàƒ , senza nel contempo avere fatto nulla (nàƒÂ© sul piano legislativo, nàƒÂ© sul piano organizzativo) per abbreviare i tempi di svolgimento dei processi. E’ irragionevole, per altro verso, che un simile intervento riduttivo venga proposto à‚«al buioà‚», cioè senza là¢â‚¬â„¢ausilio di alcun previo monitoraggio ministeriale (non ancora disponibile, a quanto pare) circa là¢â‚¬â„¢incidenza negativa ditale intervento sulla sorte dei processi penali, pendenti e futuri.
Ma il grado di irragionevolezza diventa massimo, con ulteriori gravi riflessi in chiave di incostituzionalitàƒ , quando si pensi alla disposizione transitoria, secondo cui i nuovi e più brevi termini di prescrizione dovrebbero applicarsi anche ai processi in corso, ivi compresi quelli giàƒ conclusi con sentenza di condanna in primo o in secondo grado. In questi casi, oltretutto, la nuova legge opererebbe come una sorta di amnistia surrettizia (varata, cioè, senza là¢â‚¬â„¢osservanza delle previste procedure costituzionali), in quanto moltissimi tra tali processi sarebbero giàƒ oggi da ritenersi estinti, se a essi dovessero applicarsi i suddetti più brevi termini di prescrizione, mentre non lo sarebbero in base ai termini tuttora vigenti.
Si tratta davvero di un effetto devastante per la tenuta, oltrechàƒÂ© per la credibilitàƒ , del nostro sistema penale. Ed è questa una ragione in più per denunciare la incostituzionalitàƒ della disposizione transitoria che vorrebbe cambiare in corsa le regole della prescrizione, senza per nulla preoccuparsi di tutti i processi che sarebbero cosàƒÂ¬ à‚«fulminatià‚» da morte prematura, con il conseguente automatico proscioglimento degli imputati.
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