Diritto del lavoro, così si torna agli anni Settanta

La legge che aggira l’articolo 18 prepara un boom di licenziamenti orali

di Massimo Roccella*

Bisogna riconoscerlo: la destra sa apprendere dai propri errori. Nella XIV legislatura il precedente governo Berlusconi aveva provato a caricare a testa bassa i diritti dei lavoratori, cercando in particolare di depotenziare le tutele nei confronti dei licenziamenti illegittimi. Il ricordo di tre milioni di lavoratori in piazza, a difesa dell’art. 18, evidentemente non e’ sbiadito. Il che non vuol dire che siano mutati gli obiettivi di allora: e’ soltanto cambiata la strumentazione tecnico-giuridica funzionale a per-seguirli, oggi molto piu’ sofisticata e sottile e, proprio per questo, difficile da comprendere e contrastare con una mobilitazione di massa.

Un colpo ai giudici. La legge appena approvata in via definitiva dal Senato, in effetti, apparentemente si occupa soltanto di questioni di diritto processuale: purtroppo non nella direzione di rendere piu’ rapido e incisivo il processo del lavoro, ma nell’ottica di “tagliare le unghie” ai giudici togati, marchio di fabbrica inconfondibile del governo del Popolo della liberta’, gia’ ripetutamente esibito nell’area del diritto penale e ora applicato esemplarmente nel diritto del lavoro. Come altro si potrebbe qualificare, in effetti, una legge che ”’ novita’ assoluta per il nostro ordinamento giuridico ”’ consentendo di inserire una clausola compromissoria nel contratto di lavoro sin dal momento dell’assunzione, di fatto rende l’arbitrato obbligatorio ed impedira’ di far valere i propri diritti in sede giudiziaria ai nuovi assunti, costretti a rivolgersi a un collegio arbitrale (un giudice privato) legittimato, oltre tutto, a risolvere ogni tipo di controversia senza tenere conto delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo (che i giudici dello Stato invece non possono non applicare)?

E uno ai sindacati. Ci siamo gia’ soffermati, sul Fatto del 20 dicembre scorso, sull’incostituzionalita’ di simile disciplina. Qui basti sottolineare l’ulteriore perfidia di affidarne l’attuazione ai contratti collettivi, da stipularsi entro il termine di dodici mesi. Il governo, evidentemente, conta di innescare l’ennesimo episodio di contrapposizione fra i sindacati; ove poi essi dovessero rifiutare di ingoiare la polpetta avvelenata, e’ pronta la soluzione B: trascorsi invano i dodici mesi, sara’ un decreto del ministro del lavoro a definire le ‘modalita’ di attuazione e di piena operativita” delle disposizioni in tema di arbitrato.
Le regole introdotte colpiranno i nuovi assunti (quindi, in larga misura, i giovani). Per tutti gli altri si e’ provveduto diversamente. D’ora in poi sara’ molto difficile fare valere in giudizio l’illegittimita’ di un licenziamento, dal momento che il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione e’ stato esteso anche ai licenziamenti intimati oralmente.
La giurisprudenza ha sempre ritenuto inapplicabile tale termine ai licenziamenti orali, per l’ovvia considerazione che, in simili casi, non si potrebbe determinare con certezza il momento dal quale far decorrere il termine. Si puo’ scommettere che, in futuro, i licenziamenti orali, sin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d’olio: a un datore di lavoro, infatti, bastera’ sostenere che effettivamente il licenziamento c’e’ stato, ma ben prima della data indicata dal lavoratore (ed offrirsi di provarlo con testimoni compiacenti), per stoppare il processo prima ancora di entrare nel merito del giudizio.
La lesione del canone di ragionevolezza, evidente in una norma del genere, anche in questo caso potra’ essere oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale. A prescindere dai profili di incostituzionalita’, le nuove norme appaiono particolarmente inique laddove impongono lo stesso breve termine di decadenza per l’impugnazione di un contratto a termine e di un contratto di collaborazione a progetto: essendo ben noto che i lavoratori precari, i piu’ deboli e indifesi, ci pensano due volte prima di rivolgersi al giudice, nella speranza di essere riassunti, l’astratto rigore della disposizione processuale in molti casi finira’ per tradursi in concreta sanatoria degli abusi.

La sanatoria. Di vera e propria sanatoria, infine, bisogna parlare a proposito di quella norma che consente alle imprese che, avendo utilizzato abusivamente i contratti a progetto, abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 ai lavoratori coinvolti l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, di chiudere la partita per il periodo in cui l’abuso e’ stato commesso versando un indennizzo di modestissimo importo (mediamente di gran lunga inferiore a quanto altrimenti dovuto). Le imprese (chi sta pensando ai gestori di call center probabilmente non sbaglia: la norma e’ animata visibilmente dall’afflato etico delle leggi ad personam) sentitamente ringrazieranno: i lavoratori precari un po’ meno.
La parola passa dunque alla Corte costituzionale, ma non solo ad essa. La mancanza di mobilitazione nei confronti di questo straordinario cocktail di iniquita’ non e’ addebitabile solo al tecnicismo della materia: e’ l’ennesima dimostrazione di debolezza dell’opposizione. Si puo’ pero’ sempre rimediare: facendo dell’impegno ad abrogare questa legge ingiusta un punto centrale del programma con cui presentarsi alle elezioni politiche del 2013.

*professore ordinario di Diritto del lavoro all’Universita’ di Torino
massimo.roccella@unito.ita’

da il Fatto Quotidiano del 4 marzo? (Tratto da: http://antefatto.ilcannocchiale.it)

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