Il sistema di raccolta e avvio a trattamento basato sul, lungamente atteso, D.lgs. 151/05 che ha recepito la direttiva europea, ha preso avvio dal primo di gennaio di quest´anno inaugurando la responsabilità dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). A tutt’oggi il quadro complessivo è ancora carente di una serie di decreti attuativi, primo fra tutti il decreto relativo al ritiro “uno contro uno” dei Raee domestici da parte del sistema distributivo, che potrà portare, se ben organizzato, un notevole contributo ai quantitativi raccolti, in particolare se viene prevista la non contestualità della riconsegna dell’apparecchiatura di rifiuto (Giovanni Scarselli, Greenerport).Sino ad ora i produttori di Aee hanno dato vita a 14 Sistemi collettivi (Consorzi) che dovrebbero assicurare la concorrenza sul mercato. In realtà i primi tre consorzi, in termini dimensionali, raggiungono nei propri raggruppamenti quote di mercato pari all´ 80% con buona pace del mercato e della concorrenza.
A guardar bene e con mente sgombra, un sistema industriale che trattava i Raee, anche quando si chiamavano “rifiuti ingombranti”, esisteva già (almeno nel centro-nord ) ed anzi è proprio quello che permette agli attuali consorzi di evidenziare i livelli di trattamento e recupero che vengono pubblicizzati sui loro siti.
Dunque se la vogliamo dire tutta e giusta, finora non si è assistito affatto, come sarebbe auspicabile e necessario, a un aumento delle quantità di Raee raccolti, ma semplicemente si è assistito alla sostituzione del sistema basato sulle municipalità e sui recuperatori con il sistema basato sui Consorzi.
Ma per i recuperatori, ironia della sorte, ciò si è tradotto finora in un drammatico crollo, o riduzione ad uno, dei loro clienti.
Insomma, prima si sono passati anni di sofferenza e di rischi "al buio" aspettando in gloria il recepimento della direttiva; poi con il recepimento di quest´ultima da parte dell´ordinamento nazionale, quando ci aspettava che tutto fosse finalmente andato a posto, si sono dovute registrare mastodontiche incongruenze che mettono a repentaglio l´esistenza stessa della maggior parte dei recuperatori.
Non è esagerato infatti osservare che il d.lgs. 151/05 alla luce dell´esperienza, risulta oscuro e confuso sotto diversi aspetti. In particolare dei seguenti:
- Inquadramento giuridico dei Raee domestici. Sono raccolti dal pubblico, ma come sono da considerarsi giuridicamente? Non sono rifiuti urbani poiché la municipalità li può (o li deve?) consegnare ai Sistemi collettivi; non sono rifiuti speciali perché sono raccolti dalle aziende pubbliche e/o in privativa. Sono nella disponibilità solo dei Sistemi collettivi?
-I Sistemi collettivi, ovvero i Consorzi, non hanno alcuna responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta. Essendo a carico dei produttori, e quindi dei Consorzi, il finanziamento del sistema di recupero, è evidente che meno si raccoglie meno i Consorzi spendono. Da qui il paradosso per il quale i Consorzi, almeno in via potenziale, hanno tutto l’interesse a che la raccolta (e dunque il conseguente recupero), non sia particolarmente efficiente.
- I Consorzi sono soggetti di diritto privato che rendono conto del loro operato unicamente ai loro azionisti. E ciò pur utilizzando denaro che proviene, in forma obbligata, dai consumatori: la legge non prevede alcuna procedura di trasparenza né a tutela dei consumatori né a tutela degli impianti di recupero che, in fin dei conti, sono comunque i pilastri su cui si regge il sistema.
-I Consorzi possono realizzare direttamente loro impianti di trattamento e recupero, ovvero svolgono gli audit presso gli impianti esistenti in quanto responsabili dei livelli di recupero; ma la legge non gli impedisce di utilizzare le informazioni tecnico operative che ricavano durante gli audit.
-Infine, non viene fissato un limite massimo, e neppure un limite minimo, alla dimensione di mercato dei Consorzi e ciò reca grave nocumento per l’equilibrio del sistema ed anche per la sua efficienza.
La morale è che se queste carenze normative e di prassi non vengono velocissimamente superate, il rischio è che con tutte le migliori intenzioni, si sia costruito l´ennesimo monopolio di fatto che distruggerà conoscenza, esperienza, lavoro e - come no? - anche gli apprezzabili risultati fin qui ottenuti senza aggiungere nulla in termini di efficienza, efficacia, economicità... sostenibilità ambientale.
Insomma, ad oggi, il dubbio che si sia passati dalla padella alla brace è più che una certezza.
A guardar bene e con mente sgombra, un sistema industriale che trattava i Raee, anche quando si chiamavano “rifiuti ingombranti”, esisteva già (almeno nel centro-nord ) ed anzi è proprio quello che permette agli attuali consorzi di evidenziare i livelli di trattamento e recupero che vengono pubblicizzati sui loro siti.
Dunque se la vogliamo dire tutta e giusta, finora non si è assistito affatto, come sarebbe auspicabile e necessario, a un aumento delle quantità di Raee raccolti, ma semplicemente si è assistito alla sostituzione del sistema basato sulle municipalità e sui recuperatori con il sistema basato sui Consorzi.
Ma per i recuperatori, ironia della sorte, ciò si è tradotto finora in un drammatico crollo, o riduzione ad uno, dei loro clienti.
Insomma, prima si sono passati anni di sofferenza e di rischi "al buio" aspettando in gloria il recepimento della direttiva; poi con il recepimento di quest´ultima da parte dell´ordinamento nazionale, quando ci aspettava che tutto fosse finalmente andato a posto, si sono dovute registrare mastodontiche incongruenze che mettono a repentaglio l´esistenza stessa della maggior parte dei recuperatori.
Non è esagerato infatti osservare che il d.lgs. 151/05 alla luce dell´esperienza, risulta oscuro e confuso sotto diversi aspetti. In particolare dei seguenti:
- Inquadramento giuridico dei Raee domestici. Sono raccolti dal pubblico, ma come sono da considerarsi giuridicamente? Non sono rifiuti urbani poiché la municipalità li può (o li deve?) consegnare ai Sistemi collettivi; non sono rifiuti speciali perché sono raccolti dalle aziende pubbliche e/o in privativa. Sono nella disponibilità solo dei Sistemi collettivi?
-I Sistemi collettivi, ovvero i Consorzi, non hanno alcuna responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta. Essendo a carico dei produttori, e quindi dei Consorzi, il finanziamento del sistema di recupero, è evidente che meno si raccoglie meno i Consorzi spendono. Da qui il paradosso per il quale i Consorzi, almeno in via potenziale, hanno tutto l’interesse a che la raccolta (e dunque il conseguente recupero), non sia particolarmente efficiente.
- I Consorzi sono soggetti di diritto privato che rendono conto del loro operato unicamente ai loro azionisti. E ciò pur utilizzando denaro che proviene, in forma obbligata, dai consumatori: la legge non prevede alcuna procedura di trasparenza né a tutela dei consumatori né a tutela degli impianti di recupero che, in fin dei conti, sono comunque i pilastri su cui si regge il sistema.
-I Consorzi possono realizzare direttamente loro impianti di trattamento e recupero, ovvero svolgono gli audit presso gli impianti esistenti in quanto responsabili dei livelli di recupero; ma la legge non gli impedisce di utilizzare le informazioni tecnico operative che ricavano durante gli audit.
-Infine, non viene fissato un limite massimo, e neppure un limite minimo, alla dimensione di mercato dei Consorzi e ciò reca grave nocumento per l’equilibrio del sistema ed anche per la sua efficienza.
La morale è che se queste carenze normative e di prassi non vengono velocissimamente superate, il rischio è che con tutte le migliori intenzioni, si sia costruito l´ennesimo monopolio di fatto che distruggerà conoscenza, esperienza, lavoro e - come no? - anche gli apprezzabili risultati fin qui ottenuti senza aggiungere nulla in termini di efficienza, efficacia, economicità... sostenibilità ambientale.
Insomma, ad oggi, il dubbio che si sia passati dalla padella alla brace è più che una certezza.
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